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Mediazione Civile

Lo studio si occupa di rappresentanza e assistenza nei procedimenti di mediazione civile, sia facoltativa che obbligatoria.


Il tentativo della procedura di mediazione è condizione di procedibilità in caso di domande giudiziali in materia di: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi e finanziaricontratti assicurativi e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.

E’ altresì obbligatoria in caso l’esperimento della procedura di mediazione sia stabilito in una clausola contrattuale o sia previsto dallo Statuto o dall’atto costitutivo della Società.


La mediazione civile, introdotta con il D. Lgs. n. 28/2010 ed in vigore dal 21.03.2011, è uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie – e deflattivo del contenzioso - con cui il Mediatore, professionista iscritto ad un albo professionale, tenta di comporre la vertenza sorta tra le parti mediante la conclusione di un accordo amichevole in modo da evitare la proposizione di un procedimento giudiziale.

La mediazione si distingue in facoltativa, obbligatoria e demandata dal Giudice e, in questi ultimi due casi, l’esperimento del tentativo di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda, è necessaria l’assistenza tecnica di un legale.


  • NORMATIVA MEDIAZIONE CIVILE

    La riforma Cartabia (D.Lgs. n. 149/2022) ha introdotto modifiche anche alla mediazione, estendendone l’area dell’obbligatorietà, che entreranno in vigore a tutti i procedimenti iniziati dopo il 30.06.2023.

    Alle materie individuate originariamente si aggiungono, quale condizione di procedibilità, quelle concernenti le controversie in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, d’opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura.

    La pendenza della condizione di procedibilità non impedisce il ricorso al giudice per chiedere l’adozione di procedimenti cautelari e urgenti e non è di ostacolo alla trascrizione della domanda giudiziale.

    Il termine massimo per la definizione della procedura è di tre mesi, prorogabili per ulteriori tre mesi su accordo delle parti, con primo incontro da svolgersi fra i venti e i quaranta giorni dal deposito della domanda.

    Le parti debbano partecipare personalmente al procedimento di mediazione, con facoltà, per giustificati motivi, di poter delegare un rappresentante informato sui fatti e in possesso dei poteri per conciliare la lite.

    La riforma prevede inoltre che documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione siano esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto.

    Il verbale di accordo di conciliazione è esente da imposta di registro fino ad euro 100.000.

    L’ammontare massimo del credito d’imposta riconosciuto alla parte per l’indennità corrisposta all’organismo di mediazione è stato innalzato fino ad euro 600 euro ivi ricomprese le spese di avvio e le spese del primo incontro.


  • GIURISPRUDENZA

    In materia di mediazione è necessaria una simmetria tra fatti narrati in sede di mediazione ed i fatti esposti in sede processuale, almeno per quelli principali; diversamente, dovrebbe essere dichiarata l'improcedibilità per mancato assolvimento della condizione prevista dal legislatore (Tribunale Roma 30.05.2023)

    Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che rientri tra le controversie per cui è obbligatorio il tentativo di mediazione, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al comma 1 bis dell'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Corte appello Lecce, sez. I, 08/09/2022, n. 888)

    Affinché possa intendersi rispettata la condizione di procedibilità dell'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, è necessario che vi sia esatta corrispondenza fra il petitum e la causa petendi dell'istanza di conciliazione e quelli della successiva domanda, azionata innanzi al giudice ordinario. Il giudice è chiamato ad accertare sia l'esatta corrispondenza, dal punto di vista soggettivo, fra i soggetti dell'azione giudiziale e della conciliazione stragiudiziale, che, dal punto di vista oggettivo, fra le domande presentate innanzi al giudice e quelle indicate in sede di conciliazione (Cassazione civile, sez. III, 25/07/2022, n. 23072)

    Qualora il procedimento di mediazione delegato (ex comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010) sia tempestivamente attivato dalla parte, ma questa non sia comparsa dinanzi al mediatore, delegando a presenziare all'incontro solo il proprio difensore, la sola istanza di mediazione non avvera la condizione di procedibilità, essendo necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, o al massimo potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura (Corte appello Firenze, sez. III, 19/07/2022, n. 1513)

    Il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità di un'azione giudiziaria in una delle materie previste dall'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010; nell'opposizione a precetto il previo esperimento della mediazione va escluso non soltanto perché la norma espressamente non lo prevede nei procedimenti di opposizione ed in quelli incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata ed, inoltre, perché tecnicamente il precetto non è atto introduttivo di un giudizio (Tribunale Vicenza, sez. I, 08/06/2022, n. 998)

    Non rientra fra le controversie assoggettate alla condizione di procedibilità della domanda consistente nel previo esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010 l'azione revocatoria, in quanto azione avente il solo effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore (Tribunale Latina, sez. I, 05/05/2022, n. 915)

    L'azione revocatoria, non vertendo sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali ed avendo solo l'effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza incidere sulla validità "inter partes" dell'atto stesso, non rientra fra le controversie assoggettate alla condizione di procedibilità della domanda consistente nel previo esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010 (Cassazione civile, sez. II, 23/09/2021, n. 25855)

    La presenza della parte istante al primo incontro di mediazione è obbligatoria ma ciò non esclude che tale attività sia delegabile, essendo la possibilità di delegare ad un terzo soggetto il potere sostanziale di partecipare al procedimento del tutto conforme ai principi fondamentali del nostro ordinamento in tema di mandato (art. 1392 c.c.), applicabili anche alla transazione e funzionali anche allo spirito del d.lg. n. 28/2010; tale delega ben può essere conferita al proprio difensore già munito di mandato difensivo, essendo solo indispensabile, per lo svolgimento regolare della mediazione, che al primo incontro innanzi al mediatore siano presenti le parti personalmente (Tribunale Roma, sez. V, 23/11/2021, n. 18271)

    La proposizione dell'istanza di mediazione produce l'effetto interruttivo della prescrizione sul termine di cui all'art. 1137 c.c. ai fini dell'impugnativa della delibera condominiale, posto che per principio generale la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli stessi effetti della domanda giudiziale ed 'impedisce' la decadenza. Infatti l'istanza determina un effetto di tipo interruttivo e non sospensivo, per cui il termine per impugnare, dopo il deposito del verbale negativo della mediazione, è, di nuovo e per intero, quello di trenta giorni previsto dall'art. 1137 comma 2 c.c. (Tribunale Roma, sez. V, 25/05/2021, n. 9078)

    Le cause in materia di locazioni, ivi comprese quelle di opposizione a decreti ingiuntivi in materia locatizia nella fase successiva alle istanze preliminari di concessione della provvisoria esecuzione o sospensione della stessa, sono soggette all'obbligo di mediazione sancito dall'art. 5, D.lgs. n°28/2010 come novellato dal DL n°69/2013 convertito in L. n°98/2013. La normativa indicata, all'art. 5 n°1 bis, impone tale obbligo a pena d'improcedibilità dell'azione che deve essere eccepita dalla controparte o d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Se tale obbligo non è stato assolto preventivamente, il giudice assegna un termine di quindici giorni per presentare la domanda di mediazione. È irrilevante la natura - ordinatoria o perentoria - di tale termine, qualora tale domanda sia presentata tardivamente e non sia stata formulata alcuna domanda di rimessione in termini per causa non imputabile alla parte o alcuna istanza di proroga prima della sua scadenza, in quanto medesima è conseguenza processuale derivante dalla mancata mediazione (Tribunale Ravenna, 22/07/2019, n. 765)

    In tema di mediazione obbligatoria, chi intende agire (l'attore) deve promuovere la procedura di mediazione, nei casi in cui essa sia obbligatoria oppure nelle ipotesi di mediazione delegata dal giudice, a tal punto che, in caso di sua inattività, la domanda promossa nel giudizio verrà dichiarata improcedibile. Affinché la condizione di procedibilità sia soddisfatta però non è sufficiente depositare l'istanza di mediazione, bensì occorre che l'attore sia presente al primo incontro dinanzi al mediatore, a prescindere dalla presenza del chiamato con ciò tutelando l'attore da atteggiamenti inerti di controparte (Tribunale Forlì 02/02/2021, n. 130)

    Poiché l'azione diretta all'esecuzione specifica dell'obbligo di stipulare ex art. 2932 c.c. non ha natura reale ma personale, siccome diretta a far valere un diritto di obbligazione nascente da un contratto al fine di conseguire una pronuncia che disponga il trasferimento della proprietà su di un bene, laddove il diritto reale non costituisce la causa petendi della domanda, deve escludersi che nel caso di specie si verta di una causa in “materia di diritti reali” – ovvero in altra ipotesi – per la quale è previsto il previo esperimento della mediazione obbligatoria (Tribunale Brindisi, 01/09/2020, n. 1016)

    Le controversie riguardanti la materia condominiale sono assoggettate alla speciale disciplina della mediazione obbligatoria; pertanto, nel caso di impugnazione delle delibere assembleari, occorre primariamente proporre la mediazione obbligatoria. Ciò inevitabilmente interferisce con la disciplina del termine perentorio previsto per l'impugnazione della delibera assembleare: infatti il termine di trenta giorni, di cui all'art. 1137, comma 2, c.c., interrotto a seguito della comunicazione di convocazione innanzi all'organismo di mediazione, riprende nuovamente a decorrere, per un ulteriore ed ultimo termine decadenziale di trenta giorni, a far data dal deposito del verbale di mediazione presso la segreteria dell'organismo (Corte appello Salerno, sez. II, 27/07/2020, n. 942)