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Amministrazioni di Sostegno

L’istituto dell’amministrazione di sostegno è stato introdotto dalla Legge 9 gennaio 2004 n. 6, la quale ha inserito nell’ambito del Codice Civile gli artt. 404 e seguenti, sotto la rubrica “Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia”, per poi nel successivo Capo I°, prevedere la figura dell’amministratore di sostegno.

  • MAGGIORI INFORMAZIONI

    Già dalla semplice lettura della norma, si ricava che l’amministratore di sostegno colui che, nominato dal giudice tutelare del luogo di residenza del beneficiario, assiste quelle persone che per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica si trovino nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

    L’attività dell’amministratore di sostegno è rivolta agli anziani, ai disabili e a tutti coloro che non possano o non siano in grado di provvedere ai propri interessi e per i quali è necessario che il giudice tutelare nomini una persona che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio.

    Per richiedere l’amministrazione di sostegno si deve presentare un ricorso al giudice tutelare presso il Tribunale di residenza della persona da assistere, ricorso che può essere proposto dallo stesso beneficiario, dal coniuge, dai figli e da altri parenti e, in mancanza, anche dal Pubblico Ministero e dai responsabili dei Servizi Sanitari e/o Sociali presso i quali il soggetto è in cura o dai quali è assistito.

    Per la presentazione del ricorso non è necessaria l’assistenza di un avvocato, sebbene sia consigliabile per le allegazioni al ricorso, gli adempimenti da svolgere, le notifiche e l’udienza a cui partecipare.

    L’amministratore di sostegno viene nominato con un decreto del giudice tutelare, che contiene le indicazioni a cui l’amministratore di sostegno deve conformarsi, e presta giuramento.

    La scelta dell'amministratore di sostegno avviene, se possibile, nell’ambito dei suoi familiari, con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi del beneficiario, non potendo ricoprire tali funzioni gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in assistenza il beneficiario.

    L’ufficio è gratuito, ma il giudice tutelare in considerazione dell’entità del patrimonio amministrato e delle difficoltà dell’amministrazione, può riconoscere un'indennità all’amministratore di sostegno.


  • Giurisprudenza e dottrina in materia

    In tema di sospensione feriale dei termini processuali, il carattere di eccezionalità della norma (Legge 742/1969, art. 3), comporta non solo che non possa esserne estesa l'applicazione a tipologie di controversie diverse da quelle espressamente richiamate ma anche che le categorie sottratte all'operatività della regola generale vadano intese con rigorosa interpretazione di amministrazione di sostegno per le quali l'eccezione alla regola generale della sospensione dei termini durante il periodo feriale deve essere ristretta ai soli casi in cui la sua ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti e non anche ai provvedimenti a carattere gestorio come, ad esempio, quello in tema di rimozione e sostituzione a opera del giudice tutelare di un amministratore di sostegno (Cassazione civile, sez. VI, 04/07/2019, n. 18015).

    Il conferimento all'amministratore di sostegno della rappresentanza esclusiva in ambito sanitario non reca con sé, anche e necessariamente, il potere di rifiutare i trattamenti sanitari necessari al mantenimento in vita: spetta al giudice tutelare attribuirglielo in occasione della nomina, laddove in concreto già ne ricorra l'esigenza, o successivamente, allorché il decorso della patologia del beneficiario lo richieda (Corte Costituzionale, 13/06/2019, n. 144).

    L'amministratore di sostegno, nell'ambito delle materie per le quali rappresenta il beneficiario, non necessita dell'autorizzazione del giudice tutelare per resistere in giudizio, tenuto conto che tale attività è sempre funzionale alla conservazione degli interessi del rappresentato (Cassazione civile, sez. I, 06/03/2019, n. 6518).

    L'istituto dell'amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione (Tribunale Trapani, 23/01/2019, n. 82).

    Il reclamo avverso il decreto del giudice tutelare si propone al tribunale in composizione collegiale, qualora si contesti esclusivamente la designazione, pur se contestuale all'apertura dell'amministrazione stessa, la sostituzione e la revoca dell'amministratore di sostegno, vale a dire l'individuazione della persona incaricata di coadiuvare il beneficiario nella cura della propria persona e nella gestione dei propri interessi, trattandosi di misure solo ordinatorie e di gestione, e non alla corte d'appello, competente solo per il reclamo con a oggetto la stessa apertura o chiusura dell'amministrazione di sostegno, in quanto disposte con provvedimenti definitivi e suscettibili di definitività, sia pure rebus sic stantibus (Cassazione civile, sez. VI, 12/12/2018, n. 32071).

    Qualora sussista contrasto fra l'amministratore di sostegno del paziente e la struttura sanitaria che lo abbia in cura circa la necessità di terapie, la decisione in ordine al conflitto va risolta tenendo conto dei profili menzionati dall'art. 1 comma 3 l. n. 219/2017 e avendo particolare riguardo ai rischi e ai benefici della terapia proposta dai medici curanti e di quella alternativa eventualmente suggerita (Tribunale Mantova, sez. I, 06/12/2018).

    L'amministratore di sostegno di persona incapace di manifestare la propria volontà può legittimamente esprimere il consenso informato, ovvero il rifiuto, ai trattamenti medico-sanitari, essendo precipuo dovere dell'amministratore assumere quali unici criteri ispiratori della propria decisione l'interesse del beneficiario e la volontà eventualmente espressa in precedenza dal beneficiario stesso (Tribunale Modena, 23/03/2018).

    In ordine alla tutela giuridica delle persone anziane — considerato che l'età biologica dell'uomo si è progressivamente allungata e l'esigenza di protezione delle persone in età avanzata attinge sempre più vaste fasce di popolazione — deve affermarsi che l'età avanzata non può essere, di per se stessa, presupposto fondante un provvedimento di amministrazione di sostegno; ciò che, invece, può darsi quando la vecchiaia possa determinare una limitazione apprezzabile delle funzioni della vita quotidiana (Tribunale Modena, sez. II, 16/03/2018).

    Compete alla responsabilità del personale medico sanitario assicurare al paziente le cure necessarie alla sua sopravvivenza sussistendo uno stato di necessità, senza che il consenso informato della persona in materia possa essere sostituito e surrogato dall'amministratore di sostegno (Tribunale Modena, sez. II, 18/01/2018).

    In tema di amministrazione di sostegno, la competenza territoriale si radica con riferimento alla dimora abituale del beneficiario e non alla sua residenza, in considerazione della necessità che egli interloquisca con il giudice tutelare, il quale deve tener conto, nella maniera più efficace e diretta, dei suoi bisogni e richieste, anche successivamente alla nomina dell'amministratore (Cassazione civile, sez. VI, 11/10/2017, n. 23772).

    L'amministrazione di sostegno non può essere istituita nei confronti di chi, pienamente lucido, vi si opponga, sempre che il giudice accerti che i suoi interessi siano comunque tutelati, sia in via di fatto dai familiari che per il sistema di deleghe attivato autonomamente dall'interessato (Cassazione civile, sez. I, 27/09/2017, n. 22602).

    Non vi sono ragioni per escludere, in capo ai beneficiari di amministrazione di sostegno, la capacità, in linea generale, di procedere all'accettazione tacita dell'eredità; con la precisazione che, laddove al beneficiario sia imposto di accettare l'eredità solo previa autorizzazione del Giudice Tutelare (art. 374, comma 1, nr. 3, c.c.) dovrà essere sottoposto al predetto vaglio giudiziale proprio l'atto il cui compimento importerà accettazione ereditaria, con completa illustrazione della circostanza che quest'ultima sarà foriera di conseguenze positive per il soggetto beneficiario, o quantomeno scevre da controindicazioni (Tribunale Vercelli, 03/03/2017).

    Il Giudice, quando ritiene eccessiva e inadeguata la richiesta di interdizione, applica l'amministrazione di sostegno, rappresentando tale nomina la misura di protezione più idonea perché consente, diversamente dall'interdizione, di prevedere l'attribuzione di poteri specifici in capo all'amministratore, in funzione delle accertate esigenze del beneficiario, con riferimento alle sue condizioni personali e patrimoniali, attribuzione che nel tempo può essere sempre modificata, in relazione al mutamento delle suddette esigenze (Tribunale di Mantova, 06.08.2015, sentenza n. 777).

    In caso di persona priva, in tutto o in parte, di autonomia, il giudice, ai sensi dell'art. 404 cod. civ., è tenuto, in ogni caso, a nominare un amministratore di sostegno poiché la discrezionalità attribuita dalla norma ha a oggetto solo la scelta della misura più idonea (amministrazione di sostegno, inabilitazione, interdizione), e non anche la possibilità di non adottare alcuna misura, che comporterebbe la privazione, per il soggetto incapace, di ogni forma di protezione dei suoi interessi, ivi compresa quella meno invasiva (Cassazione civile, sez. VI, 18/06/2014, n. 13929).

    La figura dell'amministratore di sostegno mira a offrire uno strumento d'assistenza alla persona carente di autonomia a causa della condizione d'infermità o incapacità in cui versa che, calibrato dal giudice tutelare rispetto al grado d'intensità di tale situazione, consente di escludere gli interventi più invasivi degli istituti tradizionali posti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione. L'intervento giudiziario, in coerenza con questa finalità, non può che essere contestuale al manifestarsi dell'esigenza di protezione del soggetto, dunque della situazione d'incapacità o infermità da cui quell'esigenza origina, che, secondo il contesto normativo di riferimento, rappresenta presupposto dello stesso istituto e non già dei suoi soli effetti (Cassazione civile, sez. I, 20/12/2012, n. 23707).

    Poiché il presupposto per l'operatività dell'istituto dell'amministrazione di sostegno è il manifestarsi della condizione di infermità o incapacità della persona, e quindi il contemporaneo insorgere dell'esigenza di protezione, non può procedersi alla nomina di un amministratore di sostegno per una persona attualmente capace e non affetta da alcuna patologia - da questa designato con scrittura privata autenticata - allo scopo di sostituirla qualora, intervenendo un futuro stato di incapacità, sia chiamata a decidere circa le cure mediche alle quali essere o non sottoposta (Cassazione civile, sez. I, 20/12/2012, n. 23707).

    In materia di amministrazione di sostegno la persona che, ex art. 404 c.c., si trova nella impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, può essere assistita da una amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio. A tal fine il giudice è tenuto a valutare l'incidenza dell'infermità sulla capacità del soggetto di gestire i propri interessi (Cassazione civile, sez. VI, 04/02/2014, n. 2364).

    Nella procedura per la istituzione di un'amministrazione di sostegno, che consiste in un procedimento unilaterale, non esistono parti necessarie al di fuori del beneficiario dell'amministrazione; non è, pertanto, configurabile una ipotesi di litisconsorzio necessario tra i soggetti partecipanti al giudizio innanzi al tribunale, anche perché l'art. 713 cod. proc. civ., cui rinvia l'art. 720 bis dello stesso codice, espressamente limita la partecipazione necessaria al procedimento al ricorrente, al beneficiario e alle altre persone, tra quelle indicate in ricorso le cui informazioni il giudice ritenga utili ai fini dei provvedimenti da adottare (Cassazione civile, sez. I, 05/06/2013, n. 14190).

    Il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l'emanando provvedimento debba limitarsi a individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l'intervento dell'amministratore; necessita, per contro, detta difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell'interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio (Cassazione civile, sez. I, 20/03/2013, n. 6861).

    In tema di amministrazione di sostegno, deve essere scelto come amministratore di sostegno il soggetto che assicuri al massimo la cura degli interessi del beneficiario: a norma dell'art. 408, ultimo comma, c.c., pertanto, il giudice tutelare può anche nominare un soggetto diverso dai familiari dell'amministrato, ove sussistano gravi motivi (Cassazione civile, sez. I, 20/03/2013, n. 6861).

    Ritenuto che l'interessato a una amministrazione di sostegno, allorché designa, "de futuro", con scrittura privata autenticata o con atto pubblico un amministratore di sostegno in previsione della propria futura incapacità, malattia, disabilità, vulnerabilità, compie un atto che resta circoscritto nell'ambito di una iniziativa privata, i cui effetti si dispiegano solo in ambito privatistico, dal momento che la designazione non postula alcun intervento del giudice l'a.d.s., può essere aperta solo nel momento in cui il temuto stato di incapacità, di anormalità, di malattia, di disabilità, di vulnerabilità si sarà verificato e nell'alveo del procedimento giurisdizionale conseguentemente attivato, attraverso l'intervento e la nomina del giudice tutelare (Cassazione civile, sez. I, 20/12/2012, n. 23707).