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Eredità e succession

Lo studio offre assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di eredità e di successioni, legittime e testamentarie, di assistenza e rappresentanza in sede di mediazione civile e commerciale, obbligatoria in materia di successioni ereditarie e divisioni, e si occupa anche di assistenza nella stesura delle volontà testamentarie al fine di prevenire futuri contrasti tra gli eredi, fornisce assistenza giudiziale e stragiudiziale per violazione della quota di legittima, per collazione di donazioni dirette ed indirette, per polizze assicurative vita per caso morte e per premorienza e, infine, per divisioni ereditarie ed ordinarie.


La successione è un fenomeno molto complesso che si apre al momento della morte di una persona.

L’eredità si devolve per legge o per testamento. La successione legittima ha luogo quando il defunto non ha lasciato testamento. La successione testamentaria è quella regolata, in tutto o in parte da un testamento, che è un atto personalissimo, sempre revocabile e che spiega efficacia al momento della morte. La successione dei legittimari non è un terzo tipo di successione, ma riguarda i soggetti a favore dei quali la legge riserva una quota di eredità.

  • MAGGIORI INFORMAZIONI

    Il formalismo che coinvolge il testamento deriva dalla sua natura di atto irripetibile; proprio per tale motivo è di fondamentale importanza rispettare le norme che regolano ciascun tipo di testamento.

    Le norme in materia di successione distinguono tra eredi legittimi e legittimari, stabiliscono la disciplina nel caso di concorso tra eredi (ascendenti, coniuge, figli, fratelli e sorelle) e le quote di riserva dei legittimari, quote che, se violate in conseguenza di una donazione diretta o indiretta o di una disposizione un testamentaria, possono dare luogo a impugnazione di tali atti al fine di sentire disporre la riduzione della disposizione lesiva.

    Spesso succede che sia una compravendita, che dissimuli una donazione, a violare i diritti dei legittimari: allora sarà necessario far accertare la simulazione ed esperire l’azione di riduzione ma, prima ancora, occorrerà eseguire i calcoli della c.d. "riunione fittizia".

    L’eredità può essere accettata tacitamente, espressamente o con beneficio d’inventario, così come può essere rinunciata.

    L’eredità una volta rinunciata, a certe condizioni, può essere accettata, ma se accettata non può più essere rinunciata.

    Nel campo successorio, negli ultimi anni, ci sono state molteplici novità legislative, come, ad esempio, nel caso della filiazione avvenuta fuori dal matrimonio, oppure nel campo delle unioni civili.

    Le polizze di assicurazione sulla vita per il caso di morte a favore di un terzo, ricondotte nella figura del contratto a favore di terzo, non entrano a far parte dell'asse ereditario, perché sono acquisite dal beneficiario iure proprio e non iure successionis, per effetto della designazione da parte del contraente e, quindi, la prestazione dovuta dall'assicuratore non deve essere indicata nella denuncia di successione.

    Nel caso di polizza sulla vita per il caso di morte, la prestazione dovuta dall'assicuratore in favore del terzo è dovuta in dipendenza della morte dell'assicurato e il beneficiario acquista il diritto alla prestazione per via della stipulazione del contratto di assicurazione in suo favore da parte del contraente. Il contratto di assicurazione sulla vita a favore di terzo, proprio per tali motivi, è qualificato come atto inter vivos con effetti post mortem. Il beneficiario, proprio perché fa valere un diritto proprio, può rivolgersi all'assicuratore direttamente per ottenere la prestazione dovuta.

    Il fenomeno successorio, ripetiamo, è molto complesso, ma lo Studio Legale Leteo vi può aiutare a risolvere le problematiche a esso legate o a sciogliere tutti i dubbi che possono sorgere al momento di redigere un testamento.


  • Giurisprudenza in materia di eredità - profili tributari e civilistici

    A partire dal 1 gennaio 2018, la dichiarazione di successione si può presentare solo con modalità telematiche, potendosi continuare a utilizzare il modello cartaceo solo per le successioni apertesi in data anteriore al 3 ottobre 2006 o per quelle integrative già presentate con il modello cartaceo.

    Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell'asse ereditario - mediante la cosiddetta riunione fittizia -, stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso (Tribunale Bologna, sez. III, 09/09/2022, n. 2249)

    Nel caso di legato di usufrutto di un bene già locato, l'usufrutturario legatario subentra nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione e anche nell'obbligazione di restituzione del deposito cauzionale, salvo che nel testamento sia disposto che gli eredi debbano trasferire le relative somme all'usufruttario (Cassazione civile, sez. III, 26/07/2022, n. 23265)

    In caso di apertura della successione legittima, il legittimario, sebbene non possa ritenersi diseredato in senso formale, poiché chiamato "ex lege" all'eredità, è considerato pretermesso qualora il "de cuius" abbia distribuito tutto il suo patrimonio mediante disposizioni a titolo particolare "inter vivos"; ne deriva che l'azione di riduzione non è soggetta all'onere dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario e che, ove il legittimario non abbia già compiuto atti di accettazione, egli diviene necessariamente erede nel momento stesso in cui esercita tale azione di riduzione, che comporta, quindi, tacita accettazione di eredità (Cassazione civile, sez. II, 17/08/2022, n. 24836)

    La comunione ereditaria non si trasforma in comunione ordinaria per il fatto che essa comprenda un unico bene immobile, né per la circostanza che alcuni dei coeredi abbiano ceduto ad estranei le rispettive quote, con la conseguenza che, anche in tale ipotesi, la divisione deve aver luogo in conformità alle norme sulla divisione ereditaria. Solamente quando siano state compiute le operazioni divisionali, dirette ad eliminare la maggior parte delle varie componenti dell'asse ereditario, indiviso al momento dell'apertura della successione, la comunione residuale sui beni ereditari si trasforma in comunione ordinaria, con conseguente inapplicabilità del retratto successorio, di cui all'articolo 732 del Cc, che postula la persistenza dello stato di comunione dell'eredità (Tribunale Bologna, sez. III, 04/08/2022, n. 2158)

    La dispensa dalla collazione esonera il donatario dal conferimento, ma non importa l'esclusione del bene donato dalla riunione fittizia ai fini della determinazione della porzione disponibile (Cassazione civile, sez. II, 05/05/2022, n. 14193)

    In assenza di un formale atto di accettazione di eredità, la proposizione di un giudizio in veste di erede rappresenta comportamento che presuppone la volontà di accettare, implicante come tale l'accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c. In sostanza esercitando l'azione in qualità di erede, l'attore tacitamente accetta l'eredità (Tribunale Bologna, sez. III, 12/04/2022, n. 961)

    In materia di successioni, grava in capo a chi agisce in qualità di erede l'onere di provare detta qualità. Laddove questa sia contestata, la prova è soddisfatta non dalla presentazione della denuncia di successione, ma dalla produzione degli atti dello stato civile, dai quali si desume il rapporto di parentela con il de cuius a norma dell'art. 565 c.c. (Tribunale Spoleto, sez. I, 07/04/2022, n. 225)

    In caso di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, l'articolo 493 del codice civile non consente all'erede beneficiato di disporre liberamente dei beni dell'asse, ma rimette al giudice la valutazione della convenienza di qualsiasi atto di alienazione o di straordinaria amministrazione, incidente sul patrimonio ereditario e non finalizzato alla sua conservazione e liquidazione, stante l'obbligo di amministrazione dei beni nell'interesse dei creditori e dei legatari. Anche gli atti dismissivi del patrimonio relitto vanno apprezzati in relazione alla effettiva rilevanza del bene dismesso e all'idoneità dell'atto a pregiudicare le ragioni creditorie (Cassazione civile, sez. II, 24/02/2022, n. 6146)

    In virtù del principio "semel heres semper heres", l'atto di accettazione dell'eredità è irrevocabile e comporta l'acquisto definitivo della qualità di erede, che permane non solo qualora l'accettante revochi successivamente l'atto di accettazione, ma anche quando l'erede compia un successivo atto di rinuncia all'eredità. Infatti la regola della retroattività della rinuncia si riferisce alla sola ipotesi in cui nelle more tra l'apertura della successione e la rinuncia il chiamato non abbia ancora posto in essere atti idonei ad accettare l'eredità (Tribunale Palermo, sez. III, 10/01/2022, n. 58)

    In tema di successione "mortis causa", ove il chiamato all'eredità vi abbia rinunciato, il creditore di questi che ne risulti pregiudicato può impugnare la rinuncia ai sensi dell'art. 524 c.c., onde ottenerne la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti e così agire sul patrimonio ereditario, fino a concorrenza delle proprie ragioni, senza che il chiamato stesso acquisisca la qualità di erede. Pertanto, non può neanche in astratto configurarsi un pregiudizio a carico del predetto creditore - in relazione ad un accordo fra rinunciante e chiamati per rappresentazione, finalizzato a circoscrivere o limitare nei soli rapporti interni l'efficacia della rinuncia – non potendo egli pretendere, al di là della tutela offertagli dal citato art. 524 c.c., che il proprio debitore acquisisca il titolo di erede in luogo dei chiamati di ordine successivo (Cassazione civile, sez. VI, 10/09/2021, n. 24524)

    In tema di successioni "mortis causa", la delazione dell'eredità non è sufficiente all'acquisto della qualità di erede, poiché è necessaria l'accettazione da parte del chiamato oppure il possesso dei beni ex art. 485 c.c.. L'applicazione di tale principio all'ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius" comporta che chi agisce deve provare l'assunzione della qualità di erede, che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità (Tribunale Roma, sez. VI, 16/07/2021, n. 13240)

    Nel caso di debiti verso istituti di credito, in tema di imposta sulle successioni, la produzione del certificato di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. cit., è necessaria anche quando vi sia riscontro in altri documenti, pur costituenti prova legale, perché la deducibilità dei debiti della massa ereditaria è subordinata alle condizioni e alle dimostrazioni, integranti sistema di prova legale, prescritte dagli artt. 21 e ss. del d.lgs. n. 346 del 1990 (Cassazione civile, sez. trib., 07/06/2019, n. 15449).

    I debiti tributari della massa ereditaria sono deducibili purché il presupposto per la loro insorgenza, inteso come evento storico, si sia già verificato al momento dell'apertura della successione, ancorché sia stato accertato solo successivamente (Cassazione civile, sez. trib., 13/02/2019, n. 4176)

    La rinuncia a titolo gratuito al diritto di usufrutto è soggetto all'imposta, perché rientra nell'ambito degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento, in virtù dell'effetto di arricchimento del beneficiario conseguente alla rinuncia al diritto da parte del suo titolare (Cassazione civile, sez. VI, 28/01/2019, n. 2252).

    L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, ai fini della determinazione dell'imposta di successione, non implica alcuna deducibilità delle passività diversa da quella ordinaria prevista per l'accettazione pura e semplice dagli artt. 20 e ss. del d.lgs. n. 346 del 1990, assumendo rilevanza solo nel momento della riscossione dell'imposta la quale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del detto decreto, deve essere contenuta nel limite del valore della quota ereditaria (Cassazione civile, sez. trib., 19/12/2018, n. 32828).

    In tema di imposta sulle successioni, l'avviso di liquidazione emesso dall'Ufficio finanziario deve avere un contenuto tale da consentire al contribuente di controllare eventuali errori di calcolo nell'applicazione dei coefficienti e delle aliquote (Cassazione civile, sez. trib., 10/10/2018, n. 25024).

    La sentenza che, all'esito di un giudizio di scioglimento di comunione ereditaria, dispone la condanna al pagamento di denaro quale effetto della collazione per imputazione di un bene immobile oggetto di donazione è soggetta a registrazione, in quanto l'imposta di registro è dovuta quale costo per la fruizione del servizio pubblico dell'amministrazione della giustizia a nulla rilevando che il trasferimento di somme per effetto della collazione per imputazione sia esente dall'imposta sulle successioni (Cassazione civile, sez. trib., 06/09/2017, n. 20818).

    La deducibilità dei debiti della massa ereditaria è subordinata alle condizioni e alle dimostrazioni, integranti sistema di prova legale, prescritte dagli artt. 21 e 23 del d.lgs. n. 346 del 1990, anche ove l'eredità sia stata accettata con beneficio d'inventario (Cassazione civile, sez. trib., 22/02/2017, n. 4564).

    I beni culturali sono esclusi dall'attivo ereditario a condizione che venga presentata all'Ufficio l'attestazione, in allegato alla dichiarazione di successione, da cui risulti che sono stati assolti gli obblighi di conservazione e protezione derivanti da tale vincolo; tuttavia, l'eventuale mancanza di tale attestazione può essere "sanata", una volta in possesso dell'attestato, anche oltre il termine fissato per la presentazione della denuncia integrativa (Cassazione civile, sez. VI, 16/12/2016, n. 26080).

    L'esenzione dei beni culturali dall'imposta sulle successioni, prevista dagli artt. 12 e 13 del d.lgs. n. 346 del 1990, non si comunica anche alle imposte ipotecaria e catastale, essendo diversi il fondamento dei tributi in questione e le ragioni dell'esenzione (Cassazione civile, sez. trib., 03/02/2016, n. 2098).

    Ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 346 del 1990, ai fini della determinazione della base imponibile relativamente ad azioni o quote di società comprese nell'attivo ereditario, occorre avere riguardo al valore del patrimonio netto delle stesse risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato (Cassazione civile, sez. trib., 11/12/2015, n. 25007).

    La limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, derivante dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l'erario, che, di conseguenza, pur potendo procedere alla notifica dell'avviso di liquidazione nei confronti dell'erede, non può esigere l'imposta ipotecaria, catastale o di successione sino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari, e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede (Cassazione civile, sez. VI, 15/07/2015, n. 14847).

    Il contribuente che presenta volontariamente la dichiarazione di successione quando l'amministrazione finanziaria è già decaduta dalla potestà impositiva, essendo decorso il termine di cinque anni dall'apertura della successione, ha l'obbligo giuridico di pagare l'imposta auto-liquidata (Cassazione civile, sez. trib., 16/01/2015, n. 694).


  • Giurisprudenza in materia di successioni e donazioni

    I creditori dei legittimari totalmente pretermessi e che siano rimasti del tutto inerti, sono ammessi all'esercizio in via diretta dell'azione surrogatoria - prevista dall'art. 2900 c.c. - nella proposizione della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima (Cassazione civile, sez. II, 20/06/2019, n. 16623).

    L'esecuzione delle donazioni nulle, disciplinata dall'art. 799 c.c., analogamente a quanto è richiesto, in via generale, dall'art. 1444 c.c. per la convalida dei contratti annullabili, intanto impedisce ai coeredi o aventi causa del donante di fare valere la nullità, da qualunque causa dipendente, in quanto i medesimi, con atti o fatti di contenuto non equivoco, diano volontaria esecuzione alla domanda con la consapevolezza della causa della nullità stessa (Cassazione civile, sez. II, 30/01/2019, n. 2700).

    La differenza tra donazione indiretta e negozio simulato risiede nel fatto che la prima è un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore, mentre nel negozio simulato il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito; ne consegue che alla donazione indiretta non si applicano i limiti alla prova testimoniale - in materia di contratti e simulazione - che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo (Cassazione civile, sez. II, 18/07/2019, n. 19400).

    La trascrizione della denuncia di successione, ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, è irrilevante in assenza di altri atti inequivocabilmente rivolti all'assunzione della qualità di erede (Cassazione civile, sez. II, 19/02/2019, n. 4843).

    L'acquisto di un immobile da parte di un soggetto con denaro fornito da un terzo per spirito di liberalità, si configura come una donazione indiretta, che si differenzia dalla simulazione giacché l'attribuzione gratuita viene attuata, quale effetto indiretto, con il negozio oneroso che corrisponde alla reale intenzione delle parti e alla quale, pertanto, non si applicano i limiti alla prova testimoniale, in materia di contratti di simulazione, che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo (Cassazione civile, sez. II, 03/07/2019, n. 17881).

    Qualora il genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore accetti l'eredità a questi devoluta con beneficio d'inventario senza però compiere l'inventario e questo non sia redatto neppure dal minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, l'eredità resta acquisita da quest'ultimo, che però è considerato erede puro e semplice, mentre il mancato perfezionamento della procedura di accettazione beneficiata mantiene il minore nella qualità di chiamato, sicché una volta divenuto maggiorenne, potrà valutare se conservare o meno il beneficio ovvero rinunciare all'eredità (Cassazione civile, sez. II, 16/11/2018, n. 29665).

    Un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica a esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che sia di modico valore (Cassazione civile, sez. un., 27/07/2017, n. 18725).

    La presentazione da parte del contribuente della denuncia di successione, quando ormai è prescritto il credito del fisco, costituisce, ove non sia sollevata eccezione di prescrizione, comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di avvalersi della causa estintiva della pretesa fiscale, derivandone l'inequivoca volontà di rinunziare alla prescrizione già maturata e di considerare come tuttora esistente e azionabile quel diritto che si era, invece, estinto (Cassazione civile, sez. trib., 06/12/2016, n. 24927).

    In caso di successione per rappresentazione, essendo il rappresentato successore iure proprio nell'eredità, ha la qualità di coerede ai sensi dell'art. 732 c.c., con la conseguenza che non può essere considerato soggetto estraneo alla comunione nei cui confronti è possibile esercitare il diritto di riscatto di cui all'art. 732 c.c. (Cassazione civile, sez. II, 02/02/2016, n. 1987).

    Il termine annuale di decadenza per la proposizione della domanda, ex art. 802 c.c., dell'azione di revocazione della donazione per ingratitudine, determinata da una pluralità di atti ingiuriosi rivolti verso il donante e tra loro strettamente connessi, decorre dal momento in cui l'offesa raggiunge un livello tale da non poter essere più ragionevolmente tollerata, secondo una valutazione di normalità (Cassazione civile, sez. II, 18/10/2016, n. 21010).

    In tema di successione necessaria, qualora la lesione della legittima derivi da donazioni, il termine decennale di prescrizione dell'azione di riduzione decorre dalla data di apertura della successione non essendo sufficiente il "relictum" a garantire al legittimario il soddisfacimento della quota di riserva, senza che rilevi, a tal fine, che la riduzione sia domandata, ai sensi dell'art. 557, primo comma, cod. civ., dall'erede del legittimario, a cui non spetta un diritto autonomo rispetto al suo dante causa (Cassazione civile, sez. II, 30/06/2015, n. 13407).

    La compravendita immobiliare compiuta dal de cuius in quanto dissimulante una donazione, impugnata dal legittimario pretermesso dall'eredità, a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, comporta che costui agisca in qualità di terzo, sicché nei suoi confronti non può attribuirsi valore vincolante alla dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta nel rogito notarile, potendo invece trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava l'onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione (Cassazione civile, sez. II, 10/11/2015, n. 22907).

    Nel caso di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente e intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, si configura come donazione indiretta dell'immobile e non del denaro impiegato per l'acquisto, sicché, in caso di collazione, secondo le previsioni dell'art. 737 c.c., il conferimento deve avere a oggetto l'immobile e non il denaro (Cassazione civile, sez. II, 04/09/2015, n. 17604).

    Nel contratto atipico di vitalizio alimentare o assistenziale (mantenimento), l'accertamento dell'alea è rimesso all'apprezzamento di fatto del giudice di merito (Cassazione Civile, Sezione II, 23.11.2016, n. 23895).

    La donazione da parte del coerede della quota di un bene indiviso è nulla se effettuata prima della divisione (Cassazione Civile, Sez. Un., 15.03.2016, n. 5068).

    In tema di diseredazione, la Suprema Corte di cassazione, con una netta inversione rispetto al pregresso orientamento, ha affermato la validità della clausola di diseredazione meramente negativa inserita in un testamento, in forza della quale il testatore manifesta la propria volontà di escludere dalla propria successione uno o più eredi legittimi non legittimari, senza che la stessa sia accompagnata da disposizioni attributive a favore di altri soggetti (Cassazione civile, sez. II, 25/05/2012, n. 8352).

    La Suprema Corte, ormai con orientamento costante, ritiene che non sia necessaria la preventiva accettazione con beneficio d'inventario, prevista dall'art. 564 c.c., per l'esperimento dell'azione di riduzione da parte del legittimario totalmente pretermesso. Lo ha confermato con sentenza n. 16635 del 2013, con la quale è stato fissato il principio secondo cui il legittimario totalmente pretermesso (nella specie, in caso di successione "ab intestato", per aver il "de cuius" disposto in vita dell'intero suo patrimonio), il quale proponga domanda di simulazione relativa di una compravendita, preordinata all'eventuale successivo esercizio dell'azione di riduzione, poiché agisce in qualità di terzo, non è tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, di cui all'art. 564 comma 1 c.c., acquisendo la qualità di erede, necessaria a tal fine, solo in conseguenza del positivo esercizio della medesima azione di riduzione.